Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La sospensione dura fino all'esito del giudizio penale e cessa immediatamente nel caso di assoluzione, pronunciata con qualsiasi formula, in ogni
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Rappresentanza in giudizio
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La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversie con lo Stato, sono di norma richiesti
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della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a comparire all'udienza, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti
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l'ordine del giorno; d) sovraintende agli uffici e servizi regionali; e) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta